|
|
D.L.vo n. 297
del 16 aprile 1994
Testo
Unico delle disposizioni legislative
in materia di istruzione
PARTE
III - PERSONALE
TITOLO I - PERSONALE DOCENTE,
EDUCATIVO, DIRETTIVO E ISPETTIVO
CAPO
IV – Disciplina
Sezione I – Sanzioni disciplinari
Art.
492 – Sanzioni
(modificato dal DL 28 agosto 1995 n.
361, convertito con modificazioni
dalla legge 27 ottobre 1995 n. 437)
1.
Fino al riordinamento degli organi
collegiali, le sanzioni disciplinari
e le relative procedure di
irrogazione sono regolate, per il
personale direttivo e docente, dal
presente articolo e dagli articoli
seguenti.
2. Al personale predetto, nel caso
di violazione dei propri doveri,
possono essere inflitte le seguenti
sanzioni disciplinari:
a) la censura;
b) la sospensione dall’insegnamento
o dall’ufficio fino a un mese;
c) la sospensione dall’insegnamento
o dall’ufficio da oltre un mese a
sei mesi;
d) la sospensione dall’insegnamento
o dall’ufficio per un periodo di sei
mesi e l’utilizzazione, trascorso il
tempo di sospensione, per lo
svolgimento di compiti diversi da
quelli inerenti alla funzione
docente o direttiva;
e) la destituzione.
3. Per il personale docente il primo
grado di sanzione disciplinare è
costituito dall’avvertimento
scritto, consistente nel richiamo
all’osservanza dei propri doveri.
Art.
493 – Censura
1. La
censura consiste in una
dichiarazione di biasimo scritta e
motivata, che viene inflitta per
mancanze non gravi riguardanti i
doveri inerenti alla funzione
docente o i doveri di ufficio.
Art.
494 – Sospensione dall’insegnamento
o dall’ufficio fino a un mese
1. La
sospensione dall’insegnamento o
dall’ufficio consiste nel divieto di
esercitare la funzione docente o
direttiva, con la perdita del
trattamento economico ordinario,
salvo quanto disposto dall’articolo
497. La sospensione
dall’insegnamento o dall’ufficio
fino a un mese viene inflitta:
a) per atti non conformi alle
responsabilità, ai doveri e alla
correttezza inerenti alla funzione o
per gravi negligenze in servizio;
b) per violazione del segreto
d’ufficio inerente ad atti o
attività non soggetti a pubblicità;
c) per avere omesso di compiere gli
atti dovuti in relazione ai doveri
di vigilanza.
Art.
495 – Sospensione dall’insegnamento
o dall’ufficio da oltre un mese a
sei mesi
1. La
sospensione dall’insegnamento o
dall’ufficio da oltre un mese a sei
mesi è inflitta:
a) nei casi previsti dall’articolo
494 qualora le infrazioni abbiano
carattere di particolare gravità;
b) per uso dell’impiego ai fini di
interesse personale;
c) per atti in violazione dei propri
doveri che pregiudichino il regolare
funzionamento della scuola e per
concorso negli stessi atti;
d) per abuso di autorità.
Art.
496 – Sospensione dall’insegnamento
o dall’ufficio per un periodo di sei
mesi e utilizzazione in compiti
diversi
1. La
sanzione della sospensione
dall’insegnamento o dall’ufficio per
un periodo di sei mesi e
l’utilizzazione, dopo che sia
trascorso il tempo di sospensione,
nello svolgimento di compiti diversi
da quelli inerenti alla funzione
docente o a quella direttiva
connessa al rapporto educativo, è
inflitta per il compimento di uno o
più atti di particolare gravità
integranti reati puniti con pena
detentiva non inferiore nel massimo
a tre anni, per i quali sia stata
pronunciata sentenza irrevocabile di
condanna ovvero sentenza di condanna
nel giudizio di primo grado
confermata in grado di appello, e in
ogni altro caso in cui sia stata
inflitta la pena accessoria
dell’interdizione temporanea dai
pubblici uffici o della sospensione
dall’esercizio della potestà dei
genitori. In ogni caso gli atti per
i quali è inflitta la sanzione
devono essere non conformi ai doveri
specifici inerenti alla funzione e
denotare l’incompatibilità del
soggetto a svolgere i compiti del
proprio ufficio nell’esplicazione
del rapporto educativo
2. Con decreto del Ministro della
pubblica istruzione sono disposti i
compiti diversi, di corrispondente
qualifica funzionale, presso
l’Amministrazione centrale o gli
uffici scolastici regionali e
provinciali, ai quali è assegnato il
personale che ha riportato detta
sanzione.
3. In corrispondenza del numero
delle unità di personale utilizzate
in compiti diversi ai sensi del
presente articolo, sono lasciati
vacanti altrettanti posti nel
contingente previsto dall’articolo
456 comma 1.
Art.
497 – Effetti della sospensione
dall’insegnamento o dall’ufficio
1. La
sospensione dall’insegnamento o
dall’ufficio di cui all’articolo 494
comporta il ritardo di un anno
nell’attribuzione dell’aumento
periodico dello stipendio.
2. La sospensione dall’insegnamento
o dall’ufficio di cui all’articolo
495, se non superiore a tre mesi,
comporta il ritardo di due anni
nell’aumento periodico dello
stipendio; tale ritardo e elevato a
tre anni se la sospensione è
superiore a tre mesi.
3. Il ritardo di cui ai commi 1 e 2
ha luogo a decorrere dalla data in
cui verrebbe a scadere il primo
aumento successivo alla punizione
inflitta.
4. Per un biennio dalla data in cui
è irrogata la sospensione da uno a
tre mesi o per un triennio, se la
sospensione è superiore a tre mesi,
il personale direttivo e docente non
può ottenere il passaggio anticipato
a classi superiori di stipendio; non
può altresì partecipare a concorsi
per l’accesso a carriera superiore,
ai quali va ammesso con riserva se è
pendente ricorso avverso il
provvedimento che ha inflitto la
sanzione.
5. Il tempo di sospensione
dall’insegnamento o dall’ufficio è
detratto dal computo dell’anzianità
di carriera.
6. Il servizio prestato nell’anno
non viene valutato ai fini della
progressione economica e
dell’anzianità richiesta per
l’ammissione ai concorsi direttivo e
ispettivo nei confronti del
personale che abbia riportato in
quell’anno una sanzione disciplinare
superiore alla censura, salvo i
maggiori effetti della sanzione
irrogata.
Art.
498 – Destituzione
1. La
destituzione, che consiste nella
cessazione dal rapporto d’impiego, è
inflitta:
a) per atti che siano in grave
contrasto con i doveri inerenti alla
funzione;
b) per attività dolosa che abbia
portato grave pregiudizio alla
scuola, alla pubblica
amministrazione, agli alunni, alle
famiglie;
c) per illecito uso o distrazione
dei beni della scuola o di somme
amministrate o tenute in deposito, o
per concorso negli stessi fatti o
per tolleranza di tali atti commessi
da altri operatori della medesima
scuola o ufficio, sui quali, in
relazione alla funzione, si abbiano
compiti di vigilanza;
d) per gravi atti di inottemperanza
a disposizioni legittime commessi
pubblicamente nell’esercizio delle
funzioni, o per concorso negli
stessi;
e) per richieste o accettazione di
compensi o benefici in relazione ad
affari trattati per ragioni di
servizio;
f) per gravi abusi di autorità.
Art.
499 – Recidiva
1. In
caso di recidiva in una infrazione
disciplinare della stessa specie di
quella per cui sia stata inflitta la
sanzione dell’avvertimento o della
censura, va inflitta rispettivamente
la sanzione immediatamente più grave
di quella prevista per l’infrazione
commessa. In caso di recidiva in una
infrazione della tessa specie di
quella per la quale sia stata
inflitta la sanzione di cui alla
lettera b), alla lettera c) o alla
lettera d) del comma 2 dell’articolo
492, va inflitta, rispettivamente,
la sanzione prevista per la
infrazione commessa nella misura
massima; nel caso in cui tale misura
massima sia stata già irrogata, la
sanzione prevista per l’infrazione
commessa può essere aumentata sino a
un terzo.
Art.
500 – Assegno alimentare
1.
Nel periodo di sospensione
dall’ufficio è concesso un assegno
alimentare in misura pari alla metà
dello stipendio, oltre agli assegni
per carichi di famiglia.
2. La concessione dell’assegno
alimentare va disposta dalla stessa
autorità competente ad infliggere la
sanzione.
Art.
501 – Riabilitazione
1.
Trascorsi due anni dalla data
dell’atto con cui fu inflitta la
sanzione disciplinare, il dipendente
che, a giudizio del comitato per la
valutazione del servizio, abbia
mantenuto condotta meritevole, può
chiedere che siano resi nulli gli
effetti della sanzione, esclusa ogni
efficacia retroattiva.
2. Il termine di cui al comma 1 è
fissato in cinque anni per il
personale che ha riportato la
sanzione di cui all’articolo 492,
comma 2, lettera d).
|
|
 |
|
|
DECRETO LEGISLATIVO 30
MARZO 2001, n. 165
NORME GENERALI
SULL’ORDINAMENTO DEL LAVORO
ALLE DIPENDENZE DELLE
AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
Articolo 55
Sanzioni disciplinari e
responsabilita’
(Art. 59 del d.lgs n. 29 del
1993, come sostituito
dall’art. 27 del d.lgs n.
546 del 1993 e
successivamente modificato
dall’art. 2 del decreto
legge n. 361 del 1995,
convertito con modificazioni
dalla legge n. 437 del 1995,
nonche’ dall’art. 27, comma
2 e dall’art. 45, comma 16
del d.lgs n. 80 del 1998)
1. Per i dipendenti di cui
all’articolo 2, comma 2,
resta ferma la disciplina
attualmente vigente in
materia di responsabilita’
civile, amministrativa,
penale e contabile per i
dipendenti delle
amministrazioni pubbliche.
2. Ai dipendenti di cui
all’articolo 2, comma 2, si
applicano l’articolo 2106
del codice civile e
l’articolo 7, commi primo,
quinto e ottavo, della legge
20 maggio 1970, n. 300.
3. Salvo quanto previsto
dagli articoli 21 e 53,
comma 1, e ferma restando la
definizione dei doveri del
dipendente ad opera dei
codici di comportamento di
cui all’articolo 54, la
tipologia delle infrazioni e
delle relative sanzioni e’
definita dai contratti
collettivi.
4. Ciascuna amministrazione,
secondo il proprio
ordinamento, individua
l’ufficio competente per i
procedimenti disciplinari.
Tale ufficio, su
segnalazione del capo della
struttura in cui il
dipendente lavora, contesta
l’addebito al dipendente
medesimo, istruisce il
procedimento disciplinare e
applica la sanzione. Quando
le sanzioni da applicare
siano rimprovero verbale e
censura, il capo della
struttura in cui il
dipendente lavora provvede
direttamente.
5. Ogni provvedimento
disciplinare, ad eccezione
del rimprovero verbale, deve
essere adottato previa
tempestiva contestazione
scritta dell’addebito al
dipendente, che viene
sentito a sua difesa con
l’eventuale assistenza di un
procuratore ovvero di un
rappresentante
dell’associazione sindacale
cui aderisce o conferisce
mandato. Trascorsi
inutilmente quindici giorni
dalla convocazione per la
difesa del dipendente, la
sanzione viene applicata nei
successivi quindici giorni.
6. Con il consenso del
dipendente la sanzione
applicabile puo’ essere
ridotta, ma in tal caso non
e’ piu’ suscettibile di
impugnazione.
7. Ove i contratti
collettivi non prevedano
procedure di conciliazione,
entro venti giorni
dall’applicazione della
sanzione, il dipendente,
anche per mezzo di un
procuratore o
dell’associazione sindacale
cui aderisce o conferisce
mandato, puo’ impugnarla
dinanzi al collegio
arbitrale di disciplina
dell’amministrazione in cui
lavora. Il collegio emette
la sua decisione entro
novanta giorni
dall’impugnazione e
l’amministrazione vi si
conforma. Durante tale
periodo la sanzione resta
sospesa.
8. Il collegio arbitrale si
compone di’ due
rappresentanti
dell’amministrazione e di
due rappresentanti dei
dipendenti ed e’ presieduto
da un esterno
all’amministrazione, di
provata esperienza e
indipendenza. Ciascuna
amministrazione, secondo il
proprio ordinamento,
stabilisce, sentite le
organizzazioni sindacali, le
modalita’ per la periodica
designazione di dieci
rappresentanti
dell’amministrazione e dieci
rappresentanti dei
dipendenti, che, di comune
accordo, indicano cinque
presidenti. In mancanza di
accordo, l’amministrazione
richiede la nomina dei
presidenti al presidente del
tribunale del luogo in cui
siede il collegio. Il
collegio opera con criteri
oggettivi di rotazione dei
membri e di assegnazione dei
procedimenti disciplinari
che ne garantiscono l’imparzialita’.
9. Piu’ amministrazioni
omogenee o affini possono
istituire un unico collegio
arbitrale mediante
convenzione che ne regoli le
modalita’ di costituzione e
di funzionamento nel
rispetto dei principi di cui
ai precedenti commi.
10. Fino al riordinamento
degli organi collegiali
della scuola nei confronti
del personale ispettivo
tecnico, direttivo, docente
ed educativo delle scuole di
ogni ordine e grado e delle
istituzioni educative
statali si applicano le
norme di cui agli articoli
da 502 a 507 del decreto
legislativo 16 aprile 1994,
n. 297.
|
|
 |
DECRETO
LEGISLATIVO 27 OTTOBRE 2009 n.
150
ATTUAZIONE DELLA LEGGE 4 MARZO
2009, n. 15, IN MATERIA DI
OTTIMIZZAZIONE DELLA
PRODUTTIVITA’ DEL LAVORO
PUBBLICO E DI EFFICIENZA E
TRASPARENZA DELLE PUBBLICHE
AMMINISTRAZIONI.
Art. 69.
Disposizioni relative al
procedimento disciplinare
1. Dopo l’articolo 55 del
decreto legislativo n. 165 del
2001 sono inseriti i seguenti:
«Art. 55-bis (Forme e
termini del procedimento
disciplinare). – 1. Per le
infrazioni di minore gravità,
per le quali e’ prevista
l’irrogazione di sanzioni
superiori al rimprovero
verbale ed inferiori alla
sospensione dal servizio con
privazione della retribuzione
per più di dieci giorni, il
procedimento disciplinare, se
il responsabile della
struttura ha qualifica
dirigenziale, si svolge
secondo le disposizioni del
comma 2. Quando il
responsabile della struttura
non ha qualifica dirigenziale
o comunque per le infrazioni
punibili con sanzioni più
gravi di quelle indicate nel
primo periodo, il procedimento
disciplinare si svolge secondo
le disposizioni del comma 4.
Alle infrazioni per le quali
e’ previsto il rimprovero
verbale si applica la
disciplina stabilita dal
contratto collettivo.
2. Il responsabile, con
qualifica dirigenziale, della
struttura in cui il dipendente
lavora, anche in posizione di
comando o di fuori ruolo,
quando ha notizia di
comportamenti punibili con
taluna delle sanzioni
disciplinari di cui al comma
1, primo periodo, senza
indugio e comunque non oltre
venti giorni contesta per
iscritto l’addebito al
dipendente medesimo e lo
convoca per il contraddittorio
a sua difesa, con l’eventuale
assistenza di un procuratore
ovvero di un rappresentante
dell’associazione sindacale
cui il lavoratore aderisce o
conferisce mandato, con un
preavviso di almeno dieci
giorni. Entro il termine
fissato, il dipendente
convocato, se non intende
presentarsi, può inviare una
memoria scritta o, in caso di
grave ed oggettivo
impedimento, formulare
motivata istanza di rinvio del
termine per l’esercizio della
sua difesa. Dopo
l’espletamento dell’eventuale
ulteriore attività
istruttoria, il responsabile
della struttura conclude il
procedimento, con l’atto di
archiviazione o di irrogazione
della sanzione, entro sessanta
giorni dalla contestazione
dell’addebito. In caso di
differimento superiore a dieci
giorni del termine a difesa,
per impedimento del
dipendente, il termine per la
conclusione del procedimento
e’ prorogato in misura
corrispondente. Il
differimento può essere
disposto per una sola volta
nel corso del procedimento. La
violazione dei termini
stabiliti nel presente comma
comporta, per
l’amministrazione, la
decadenza dall’azione
disciplinare ovvero, per il
dipendente, dall’esercizio del
diritto di difesa.
3. Il responsabile della
struttura, se non ha qualifica
dirigenziale ovvero se la
sanzione da applicare e’ più
grave di quelle di cui al
comma 1, primo periodo,
trasmette gli atti, entro
cinque giorni dalla notizia
del fatto, all’ufficio
individuato ai sensi del comma
4, dandone contestuale
comunicazione all’interessato.
4. Ciascuna amministrazione,
secondo il proprio
ordinamento, individua
l’ufficio competente per i
procedimenti disciplinari ai
sensi del comma 1, secondo
periodo. Il predetto ufficio
contesta l’addebito al
dipendente, lo convoca per il
contraddittorio a sua difesa,
istruisce e conclude il
procedimento secondo quanto
previsto nel comma 2, ma, se
la sanzione da applicare e’
più grave di quelle di cui al
comma 1, primo periodo, con
applicazione di termini pari
al doppio di quelli ivi
stabiliti e salva l’eventuale
sospensione ai sensi
dell’articolo 55-ter. Il
termine per la contestazione
dell’addebito decorre dalla
data di ricezione degli atti
trasmessi ai sensi del comma 3
ovvero dalla data nella quale
l’ufficio ha altrimenti
acquisito notizia
dell’infrazione, mentre la
decorrenza del termine per la
conclusione del procedimento
resta comunque fissata alla
data di prima acquisizione
della notizia dell’infrazione,
anche se avvenuta da parte del
responsabile della struttura
in cui il dipendente lavora.
La violazione dei termini di
cui al presente comma
comporta, per
l’amministrazione, la
decadenza dall’azione
disciplinare ovvero, per il
dipendente, dall’esercizio del
diritto di difesa.
5. Ogni comunicazione al
dipendente, nell’ambito del
procedimento disciplinare, e’
effettuata tramite posta
elettronica certificata, nel
caso in cui il dipendente
dispone di idonea casella di
posta, ovvero tramite consegna
a mano. Per le comunicazioni
successive alla contestazione
dell’addebito, il dipendente
può indicare, altresì, un
numero di fax, di cui egli o
il suo procuratore abbia la
disponibilità. In alternativa
all’uso della posta
elettronica certificata o del
fax ed altresì della consegna
a mano, le comunicazioni sono
effettuate tramite
raccomandata postale con
ricevuta di ritorno. Il
dipendente ha diritto di
accesso agli atti istruttori
del procedimento. E’ esclusa
l’applicazione di termini
diversi o ulteriori rispetto a
quelli stabiliti nel presente
articolo.
6. Nel corso dell’istruttoria,
il capo della struttura o
l’ufficio per i procedimenti
disciplinari possono acquisire
da altre amministrazioni
pubbliche informazioni o
documenti rilevanti per la
definizione del procedimento.
La predetta attività
istruttoria non determina la
sospensione del procedimento,
ne’ il differimento dei
relativi termini.
7. Il lavoratore dipendente o
il dirigente, appartenente
alla stessa amministrazione
pubblica dell’incolpato o ad
una diversa, che, essendo a
conoscenza per ragioni di
ufficio o di servizio di
informazioni rilevanti per un
procedimento disciplinare in
corso, rifiuta, senza
giustificato motivo, la
collaborazione richiesta
dall’autorità disciplinare
procedente ovvero rende
dichiarazioni false o
reticenti, e’ soggetto
all’applicazione, da parte
dell’amministrazione di
appartenenza, della sanzione
disciplinare della sospensione
dal servizio con privazione
della retribuzione,
commisurata alla gravità
dell’illecito contestato al
dipendente, fino ad un massimo
di quindici giorni.
8. In caso di trasferimento
del dipendente, a qualunque
titolo, in un’altra
amministrazione pubblica, il
procedimento disciplinare e’
avviato o concluso o la
sanzione e’ applicata presso
quest’ultima. In tali casi i
termini per la contestazione
dell’addebito o per la
conclusione del procedimento,
se ancora pendenti, sono
interrotti e riprendono a
decorrere alla data del
trasferimento.
9. In caso di dimissioni del
dipendente, se per
l’infrazione commessa e’
prevista la sanzione del
licenziamento o se comunque e’
stata disposta la sospensione
cautelare dal servizio, il
procedimento disciplinare ha
egualmente corso secondo le
disposizioni del presente
articolo e le determinazioni
conclusive sono assunte ai
fini degli effetti giuridici
non preclusi dalla cessazione
del rapporto di lavoro.
Art. 55-ter (Rapporti
fra procedimento disciplinare
e procedimento penale). – 1.
Il procedimento disciplinare,
che abbia ad oggetto, in tutto
o in parte, fatti in relazione
ai quali procede l’autorità
giudiziaria, e’ proseguito e
concluso anche in pendenza del
procedimento penale. Per le
infrazioni di minore gravità,
di cui all’articolo 55-bis,
comma 1, primo periodo, non e’
ammessa la sospensione del
procedimento. Per le
infrazioni di maggiore
gravità, di cui all’articolo
55-bis, comma 1, secondo
periodo, l’ufficio competente,
nei casi di particolare
complessità dell’accertamento
del fatto addebitato al
dipendente e quando all’esito
dell’istruttoria non dispone
di elementi sufficienti a
motivare l’irrogazione della
sanzione, può sospendere il
procedimento disciplinare fino
al termine di quello penale,
salva la possibilità di
adottare la sospensione o
altri strumenti cautelari nei
confronti del dipendente.
2. Se il procedimento
disciplinare, non sospeso, si
conclude con l’irrogazione di
una sanzione e,
successivamente, il
procedimento penale viene
definito con una sentenza
irrevocabile di assoluzione
che riconosce che il fatto
addebitato al dipendente non
sussiste o non costituisce
illecito penale o che il
dipendente medesimo non lo ha
commesso, l’autorità
competente, ad istanza di
parte da proporsi entro il
termine di decadenza di sei
mesi dall’irrevocabilità della
pronuncia penale, riapre il
procedimento disciplinare per
modificarne o confermarne
l’atto conclusivo in relazione
all’esito del giudizio penale.
3. Se il procedimento
disciplinare si conclude con
l’archiviazione ed il processo
penale con una sentenza
irrevocabile di condanna,
l’autorità competente riapre
il procedimento disciplinare
per adeguare le determinazioni
conclusive all’esito del
giudizio penale. Il
procedimento disciplinare e’
riaperto, altresì, se dalla
sentenza irrevocabile di
condanna risulta che il fatto
addebitabile al dipendente in
sede disciplinare comporta la
sanzione del licenziamento,
mentre ne e’ stata applicata
una diversa. 4. Nei casi di
cui ai commi 1, 2 e 3 il
procedimento disciplinare e’,
rispettivamente, ripreso o
riaperto entro sessanta giorni
dalla comunicazione della
sentenza all’amministrazione
di appartenenza del lavoratore
ovvero dalla presentazione
dell’istanza di riapertura ed
e’ concluso entro centottanta
giorni dalla ripresa o dalla
riapertura. La ripresa o la
riapertura avvengono mediante
il rinnovo della contestazione
dell’addebito da parte
dell’autorità disciplinare
competente ed il procedimento
prosegue secondo quanto
previsto nell’articolo 55-bis.
Ai fini delle determinazioni
conclusive, l’autorità
procedente, nel procedimento
disciplinare ripreso o
riaperto, applica le
disposizioni dell’articolo
653, commi 1 ed 1-bis, del
codice di procedura penale.
Art. 55-quater
(Licenziamento disciplinare).
– 1. Ferma la disciplina in
tema di licenziamento per
giusta causa o per
giustificato motivo e salve
ulteriori ipotesi previste dal
contratto collettivo, si
applica comunque la sanzione
disciplinare del licenziamento
nei seguenti casi:
a) falsa attestazione della
presenza in servizio, mediante
l’alterazione dei sistemi di
rilevamento della presenza o
con altre modalità
fraudolente, ovvero
giustificazione dell’assenza
dal servizio mediante una
certificazione medica falsa o
che attesta falsamente uno
stato di malattia;
b) assenza priva di valida
giustificazione per un numero
di giorni, anche non
continuativi, superiore a tre
nell’arco di un biennio o
comunque per più di sette
giorni nel corso degli ultimi
dieci anni ovvero mancata
ripresa del servizio, in caso
di assenza ingiustificata,
entro il termine fissato
dall’amministrazione;
c) ingiustificato rifiuto del
trasferimento disposto
dall’amministrazione per
motivate esigenze di servizio;
d) falsità documentali o
dichiarative commesse ai fini
o in occasione
dell’instaurazione del
rapporto di lavoro ovvero di
progressioni di carriera;
e) reiterazione nell’ambiente
di lavoro di gravi condotte
aggressive o moleste o
minacciose o ingiuriose o
comunque lesive dell’onore e
della dignità personale
altrui;
f) condanna penale definitiva,
in relazione alla quale e’
prevista l’interdizione
perpetua dai pubblici uffici
ovvero l’estinzione, comunque
denominata, del rapporto di
lavoro.
2. Il licenziamento in sede
disciplinare e’ disposto,
altresì, nel caso di
prestazione lavorativa,
riferibile ad un arco
temporale non inferiore al
biennio, per la quale
l’amministrazione di
appartenenza formula, ai sensi
delle disposizioni legislative
e contrattuali concernenti la
valutazione del personale
delle amministrazioni
pubbliche, una valutazione di
insufficiente rendimento e
questo e’ dovuto alla
reiterata violazione degli
obblighi concernenti la
prestazione stessa, stabiliti
da norme legislative o
regolamentari, dal contratto
collettivo o individuale, da
atti e provvedimenti
dell’amministrazione di
appartenenza o dai codici di
comportamento di cui
all’articolo 54.
3. Nei casi di cui al comma 1,
lettere a), d), e) ed f), il
licenziamento e’ senza
preavviso.
Art. 55-quinquies
(False attestazioni o
certificazioni). – 1. Fermo
quanto previsto dal codice
penale, il lavoratore
dipendente di una pubblica
amministrazione che attesta
falsamente la propria presenza
in servizio, mediante
l’alterazione dei sistemi di
rilevamento della presenza o
con altre modalità
fraudolente, ovvero giustifica
l’assenza dal servizio
mediante una certificazione
medica falsa o falsamente
attestante uno stato di
malattia e’ punito con la
reclusione da uno a cinque
anni e con la multa da euro
400 ad euro 1.600. La medesima
pena si applica al medico e a
chiunque altro concorre nella
commissione del delitto.
2. Nei casi di cui al comma 1,
il lavoratore, ferme la
responsabilità penale e
disciplinare e le relative
sanzioni, e’ obbligato a
risarcire il danno
patrimoniale, pari al compenso
corrisposto a titolo di
retribuzione nei periodi per i
quali sia accertata la mancata
prestazione, nonche’ il danno
all’immagine subiti
dall’amministrazione.
3. La sentenza definitiva di
condanna o di applicazione
della pena per il delitto di
cui al comma 1 comporta, per
il medico, la sanzione
disciplinare della radiazione
dall’albo ed altresì, se
dipendente di una struttura
sanitaria pubblica o se
convenzionato con il servizio
sanitario nazionale, il
licenziamento per giusta causa
o la decadenza dalla
convenzione. Le medesime
sanzioni disciplinari si
applicano se il medico, in
relazione all’assenza dal
servizio, rilascia
certificazioni che attestano
dati clinici non direttamente
constatati ne’ oggettivamente
documentati.
Art. 55-sexies
(Responsabilità disciplinare
per condotte pregiudizievoli
per l’amministrazione e
limitazione della
responsabilità per l’esercizio
dell’azione disciplinare). –
1. La condanna della pubblica
amministrazione al
risarcimento del danno
derivante dalla violazione, da
parte del lavoratore
dipendente, degli obblighi
concernenti la prestazione
lavorativa, stabiliti da norme
legislative o regolamentari,
dal contratto collettivo o
individuale, da atti e
provvedimenti
dell’amministrazione di
appartenenza o dai codici di
comportamento di cui
all’articolo 54, comporta
l’applicazione nei suoi
confronti, ove già non
ricorrano i presupposti per
l’applicazione di un’altra
sanzione disciplinare, della
sospensione dal servizio con
privazione della retribuzione
da un minimo di tre giorni
fino ad un massimo di tre
mesi, in proporzione
all’entità del risarcimento.
2. Fuori dei casi previsti nel
comma 1, il lavoratore, quando
cagiona grave danno al normale
funzionamento dell’ufficio di
appartenenza, per inefficienza
o incompetenza professionale
accertate dall’amministrazione
ai sensi delle disposizioni
legislative e contrattuali
concernenti la valutazione del
personale delle
amministrazioni pubbliche, e’
collocato in disponibilità,
all’esito del procedimento
disciplinare che accerta tale
responsabilità, e si applicano
nei suoi confronti le
disposizioni di cui
all’articolo 33, comma 8, e
all’articolo 34, commi 1, 2, 3
e 4. Il provvedimento che
definisce il giudizio
disciplinare stabilisce le
mansioni e la qualifica per le
quali può avvenire l’eventuale
ricollocamento. Durante il
periodo nel quale e’ collocato
in disponibilità, il
lavoratore non ha diritto di
percepire aumenti retributivi
sopravvenuti.
3. Il mancato esercizio o la
decadenza dell’azione
disciplinare, dovuti
all’omissione o al ritardo,
senza giustificato motivo,
degli atti del procedimento
disciplinare o a valutazioni
sull’insussistenza
dell’illecito disciplinare
irragionevoli o manifestamente
infondate, in relazione a
condotte aventi oggettiva e
palese rilevanza disciplinare,
comporta, per i soggetti
responsabili aventi qualifica
dirigenziale, l’applicazione
della sanzione disciplinare
della sospensione dal servizio
con privazione della
retribuzione in proporzione
alla gravità dell’infrazione
non perseguita, fino ad un
massimo di tre mesi in
relazione alle infrazioni
sanzionabili con il
licenziamento, ed altresì la
mancata attribuzione della
retribuzione di risultato per
un importo pari a quello
spettante per il doppio del
periodo della durata della
sospensione. Ai soggetti non
aventi qualifica dirigenziale
si applica la predetta
sanzione della sospensione dal
servizio con privazione della
retribuzione, ove non
diversamente stabilito dal
contratto collettivo.
4. La responsabilità civile
eventualmente configurabile a
carico del dirigente in
relazione a profili di
illiceità nelle determinazioni
concernenti lo svolgimento del
procedimento disciplinare e’
limitata, in conformità ai
principi generali, ai casi di
dolo o colpa grave.
Art. 55-septies
(Controlli sulle assenze). –
1. Nell’ipotesi di assenza per
malattia protratta per un
periodo superiore a dieci
giorni, e, in ogni caso, dopo
il secondo evento di malattia
nell’anno solare l’assenza
viene giustificata
esclusivamente mediante
certificazione medica
rilasciata da una struttura
sanitaria pubblica o da un
medico convenzionato con il
Servizio sanitario nazionale.
2. In tutti i casi di assenza
per malattia la certificazione
medica e’ inviata per via
telematica, direttamente dal
medico o dalla struttura
sanitaria che la rilascia,
all’Istituto nazionale della
previdenza sociale, secondo le
modalità stabilite per la
trasmissione telematica dei
certificati medici nel settore
privato dalla normativa
vigente, e in particolare dal
decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri
previsto dall’articolo 50,
comma 5-bis, del decreto-legge
30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2003,
n. 326, introdotto
dall’articolo 1, comma 810,
della legge 27 dicembre 2006,
n. 296, e dal predetto
Istituto e’ immediatamente
inoltrata, con le medesime
modalità, all’amministrazione
interessata.
3. L’Istituto nazionale della
previdenza sociale, gli enti
del servizio sanitario
nazionale e le altre
amministrazioni interessate
svolgono le attività di cui al
comma 2 con le risorse
finanziarie, strumentali e
umane disponibili a
legislazione vigente, senza
nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica.
4. L’inosservanza degli
obblighi di trasmissione per
via telematica della
certificazione medica
concernente assenze di
lavoratori per malattia di cui
al comma 2 costituisce
illecito disciplinare e, in
caso di reiterazione, comporta
l’applicazione della sanzione
del licenziamento ovvero, per
i medici in rapporto
convenzionale con le aziende
sanitarie locali, della
decadenza dalla convenzione,
in modo inderogabile dai
contratti o accordi
collettivi.
5. L’Amministrazione dispone
il controllo in ordine alla
sussistenza della malattia del
dipendente anche nel caso di
assenza di un solo giorno,
tenuto conto delle esigenze
funzionali e organizzative. Le
fasce orarie di reperibilità
del lavoratore, entro le quali
devono essere effettuate le
visite mediche di controllo,
sono stabilite con decreto del
Ministro per la pubblica
amministrazione e
l’innovazione.
6. Il responsabile della
struttura in cui il dipendente
lavora nonche’ il dirigente
eventualmente preposto
all’amministrazione generale
del personale, secondo le
rispettive competenze, curano
l’osservanza delle
disposizioni del presente
articolo, in particolare al
fine di prevenire o
contrastare, nell’interesse
della funzionalità
dell’ufficio, le condotte
assenteistiche. Si applicano,
al riguardo, le disposizioni
degli articoli 21 e 55-sexies,
comma 3.
Art. 55-octies
(Permanente inidoneità
psicofisica). – 1. Nel caso di
accertata permanente
inidoneità psicofisica al
servizio dei dipendenti delle
amministrazioni pubbliche, di
cui all’articolo 2, comma 2,
l’amministrazione può
risolvere il rapporto di
lavoro. Con regolamento da
emanarsi, ai sensi
dell’articolo 17, comma 1,
lettera b), della legge 23
agosto 1988, n. 400, sono
disciplinati, per il personale
delle amministrazioni statali,
anche ad ordinamento autonomo,
nonche’ degli enti pubblici
non economici:
a) la procedura da adottare
per la verifica dell’idoneità
al servizio, anche ad
iniziativa
dell’Amministrazione;
b) la possibilità per
l’amministrazione, nei casi di
pericolo per l’incolumità del
dipendente interessato nonche’
per la sicurezza degli altri
dipendenti e degli utenti, di
adottare provvedimenti di
sospensione cautelare dal
servizio, in attesa
dell’effettuazione della
visita di idoneità, nonche’
nel caso di mancata
presentazione del dipendente
alla visita di idoneità, in
assenza di giustificato
motivo;
c) gli effetti sul trattamento
giuridico ed economico della
sospensione di cui alla
lettera b), nonche’ il
contenuto e gli effetti dei
provvedimenti definitivi
adottati dall’amministrazione
in seguito all’effettuazione
della visita di idoneità;
d) la possibilità, per
l’amministrazione, di
risolvere il rapporto di
lavoro nel caso di reiterato
rifiuto, da parte del
dipendente, di sottoporsi alla
visita di idoneità.
Art. 55-novies
(Identificazione del personale
a contatto con il pubblico). –
1. I dipendenti delle
amministrazioni pubbliche che
svolgono attività a contatto
con il pubblico sono tenuti a
rendere conoscibile il proprio
nominativo mediante l’uso di
cartellini identificativi o di
targhe da apporre presso la
postazione di lavoro.
2. Dall’obbligo di cui al
comma 1 e’ escluso il
personale individuato da
ciascuna amministrazione sulla
base di categorie determinate,
in relazione ai compiti ad
esse attribuiti, mediante uno
o più decreti del Presidente
del Consiglio dei Ministri o
del Ministro per la pubblica
amministrazione e
l’innovazione, su proposta del
Ministro competente ovvero, in
relazione al personale delle
amministrazioni pubbliche non
statali, previa intesa in sede
di Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano o di
Conferenza Stato-città ed
autonomie locali.».
|
|
|
|